ANSA
17 MARZO 2009
Randagi killer: per la legge 'non si possono abbattere'
ROMA - 'I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso strutture... non possono essere soppressi'' e "non possono essere destinati alla sperimentazione". Lo prevede la Legge 281 del 14 agosto 1991 definita "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo". Nello stesso testo si precisa che i cani "ricoverati nelle strutture", "possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità". Sempre secondo la 281 sono le regioni che devono disciplinare con propria legge "l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali", nonché adottare "un programma di prevenzione al randagismo". Sono i comuni, poi, "singoli o associati" e le comunità montane, a dover provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti o costruirne di nuovi "nel rispetto di criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione". Il codice penale, da parte sua, con l'articolo 544 bis sui "delitti contro il sentimento per gli animali", prevede che "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi". In base poi al DPR 320 del '54, regolamento di polizia veterinaria, si prevede che i cani che hanno morso e sono stati catturati restino in osservazione nei canili per 10 giorni al solo fine della verifica antirabbica.
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